Dal 1° gennaio 2007 la disciplina del riscatto per premorienza è stata uniformata per tutte le forme
pensionistiche complementari , collettive ed individuali.
L’articolo 14, comma 3, D. Lgs n.252/2005 stabilisce infatti che “ In caso di morte dell’aderente
ad una forma pensionistica complementare prima del diritto alla maturazione del diritto alla
prestazione pensionistica, l’intera posizione maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi
beneficiari dallo stesso designati , siano essi persone fisiche o giuridiche”
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| ca121208_allegato_Circolare_premorienza.pdf | 13.52 KB |
| MODULO DESIGNAZIONE REVOCA BENEFICIARI.pdf | 52.68 KB |