A TUTTO IL PERSONALE ISCRITTO AL FONDO PENSIONI CARIPLO
Oggetto: entrata in vigore del nuovo Statuto.
Facendo seguito alla comunicazione del 2 maggio 2001 relativa all’entrata in vigore del nuovo Statuto (1° maggio 2001) si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sui seguenti argomenti.
OPZIONI
a – iscritti ancora in servizio che possono optare per la prestazione definita (sezione I)
tale opzione compete, ai sensi dell’art. 25 punto 2 dello Statuto, ai dipendenti che al 30 giugno 1998 vantassero almeno 30 anni compiuti di iscrizione al Fondo (sono esclusi dal computo il riscatto di laurea ed il servizio militare) e 50 anni di età oppure che avessero maturato, alla medesima data, il diritto alla liquidazione della pensione I.N.P.S., con almeno 25 anni di iscrizione al Fondo, ridotti a 15 se invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio ai sensi delle disposizioni di legge sul collocamento obbligatorio.
Tali dipendenti, che possono manifestare l’opzione nei termini più avanti indicati, nel caso scegliessero di ottenere il trattamento della sezione I sarebbero destinatari di una “pensione Fondo” atta ad integrare la prestazione dell’Assicurazione Obbligatoria sino a raggiungere complessivamente l’83% della retribuzione pensionabile utile ai fini del Fondo, dell’ ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno, per tanti 35mi quanti sono gli anni di iscrizione.
Il trattamento complessivo minimo fra pensione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria ed integrazione del Fondo, non può essere inferiore a £. 2.747.561 mensili per 13 mensilità (valore provvisorio anno 2001); tale trattamento è garantito anche al nucleo familiare dei superstiti di iscritto deceduto aventi diritto a pensione.
Il dipendente potrà beneficiare della prestazione definita all’atto della cessazione del rapporto di lavoro purché abbia maturato il diritto al trattamento pensionistico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Nel caso in cui tale diritto non fosse stato maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente potrà richiedere al Fondo:
Nel caso di morte del dipendente o del pensionato diretto ai superstiti spetta la pensione indiretta o di reversibilità secondo le regole in vigore presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’I.N.P.S.. Sono considerarti superstiti:
Il diritto a pensione a superstiti cessa quando vengano meno le condizioni che hanno dato luogo al relativo riconoscimento. In particolare perde il diritto alla pensione il coniuge che si risposa o il figlio che presti lavoro retribuito.
La misura del trattamento complessivo spettante ai superstiti è determinato in percentuale del trattamento che sarebbe spettato all’ iscritto deceduto in servizio o erogato al pensionato secondo le seguenti aliquote:
1. se vi ha diritto il solo coniuge: 70%
2. se vi hanno diritto soltanto figli:
3. se vi hanno diritto coniuge e figli
4. se via hanno diritto genitori
5. se vi hanno diritto fratelli e sorelle
Si rimanda a quanto più oltre specificato nell’ipotesi che il dipendente non abbia superstiti aventi diritto a pensione.
La pensione integrativa è soggetta alla perequazione automatica prevista per le pensioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, con pari misura, modalità e decorrenza.
Qualora dal bilancio tecnico annuale della Sezione a prestazione definita emergessero avanzi delle disponibilità patrimoniali della Sezione (al netto di quanto eventualmente versato dal Datore di lavoro nel c.d. “fondo di garanzia”), superiori all’1% della riserva dei pensionati il Consiglio di Amministrazione del Fondo può prevedere erogazioni “ una tantum” nei confronti dei pensionati in essere alla data della deliberazione.
In ogni caso l’onere complessivo per le erogazioni non può eccedere la quota necessaria ad aggiornare il trattamento pensionistico complessivamente garantito dal Fondo all’aumento del costo della vita intervenuto nel periodo, per la parte che non sia già stata ripianata da incrementi di perequazione automatica corrisposti dall’a.g.o. o dal Fondo.
IntesaBCI è solidalmente responsabile per le obbligazioni statutarie verso gli iscritti alla sezione I.
L’opzione (utilizzare l’allegato A) per risultare destinatari del trattamento erogato dalla Sezione I (prestazione definita) deve essere comunicata al Fondo Pensioni tramite lettera raccomandata a.r. o a mano entro il 31 agosto 2001 nell’ipotesi in cui entro il 31 luglio 2001 sia recapitato all’iscritto l’estratto conto della propria posizione individuale (zainetto) maturata al 31 dicembre 2000. Nel caso in cui il citato estratto dovesse essere recapitato in data successiva al 31 luglio 2001 l’ ;opzione potrà essere esercitata entro i successivi trenta giorni.
Per coloro che hanno ancora in sospeso la pratica relativa alla ricongiunzione dei periodi assicurativi la citata opzione potrà essere esercitata entro i due mesi dal ricevimento dell’esito della pratica da parte del Fondo.
In mancanza di opzione per la Sezione I l’iscritto rimane nella Sezione II il cui scopo è di garantire l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari secondo il regime tecnico della contribuzione definita.
Per ogni iscritto alla Sezione è aperta una posizione individuale, cui affluiscono le contribuzioni versate dai Datori di lavoro e dallo stesso.
La posizione individuale è intesa come parte del patrimonio della Sezione di pertinenza del singolo iscritto. Essendo collegata al valore del patrimonio del Fondo, in seguito alle oscillazioni dello stesso, la posizione individuale, ivi compresa la dotazione individuale di partenza, è soggetta a possibili variazioni sia di carattere positivo che negativo.
L’estratto conto della dotazione individuale di partenza al 31 dicembre 1998 e di quella risultante al 31 dicembre 2000, che verrà inviato appena possibile potrà essere non aggiornato per il mancato inserimento di tutti i periodi potenzialmente riconoscibili (ricongiunzione e servizio militare).
Il Fondo eroga una prestazione in capitale di importo pari all’ammontare della posizione individuale.
Al momento in cui l’iscritto acquisisce il diritto alla prestazione, lo stesso, in alternativa alla liquidazione del capitale, previa domanda da inoltrarsi entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, può scegliere tra l’erogazione di una rendita o di una forma mista capitale / rendita. La rendita sarà attribuita tramite una compagnia di assicurazione.
Verranno realizzate forme di copertura assicurativa che integrino l’ ammontare della posizione individuale dell’iscritto che cessi dal rapporto di lavoro per morte o invalidità permanente.
Qualora, invece, l’iscritto cessi dal servizio da IntesaBCI ovvero da altre Società del Gruppo senza aver maturato i requisiti per le prestazioni del Fondo può richiedere:
L’esercizio delle suddette facoltà si realizza mediante domanda da inviare al Fondo con lettera raccomandata, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
b – iscritti in servizio al 30/6/1998 per i quali è venuto meno il contratto di lavoro con Cariplo, ora IntesaBCI senza aver maturato i requisiti per le prestazioni del Fondo
Ai soggetti sopra indicati è data la possibilità, in base all’art. 52 dello Statuto, di esercitare le seguenti facoltà da manifestarsi tramite l’unito allegato B che deve essere trasmesso al Datore di lavoro e al Fondo tramite raccomandata entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro:
A quest’ultimo proposito si ricorda che il riscatto della posizione comporta la perdita della qualifica di vecchio iscritto con la conseguenza che in caso di iscrizione ad un nuovo fondo negoziale l’interessato dovrà conferire necessariamente parte del proprio T.F.R. per godere delle agevolazioni fiscali relative alla contribuzione.
Per quanto attiene poi all’imposizione fiscale si precisa che la posizione individuale riscattata verrà assoggettata:
Qualora non pervengano al Fondo disposizioni da parte dell’iscritto, si presume che egli abbia optato per il riscatto della posizione individuale.
SERVIZIO MILITARE
Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto per far valere i periodi di servizio militare di leva ai fini di cui all’art. 59 dello Statuto, l’iscritto deve presentare al Fondo, entro 3 mesi dall’entrata in vigore dello Statuto stesso (cioè entro il 31 luglio 2001), ove non già richiesto, apposita domanda in base al modello di cui all’allegato C.
RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI
La Segreteria del Fondo provvederà a contattare direttamente coloro che hanno ancora la pratica in sospeso.
BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO DELL’ISCRITTO ALLA SEZIONE I PRESTAZIONE DEFINITA
L’art. 34 dello Statuto stabilisce, tra l’altro, che in caso di morte del dipendente iscritto alla Sezione I, quando manchino il coniuge o altri aventi diritto al trattamento di reversibilità, il complessivo ammontare dei contributi versati, a decorrere dal 1° gennaio 1991, dallo stesso e dal datore di lavoro, rivalutati al tasso annuo del 5%, può essere riscattato dai soggetti che l’iscritto avrà indicato con opportuna comunicazione al Fondo(allegato D).
BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO DELL’ISCRITTO ALLA SEZIONE II – CONTRIBUZIONE DEFINITA
L’art. 53 dello Statuto stabilisce che in caso di morte dell’iscritto prima del pensionamento la posizione individuale di competenza è liquidata agli aventi diritto ai sensi di legge che sono il coniuge, in mancanza del coniuge i figli, in mancanza del coniuge e dei figli i genitori purchè a carico. Quando manchino i predetti aventi diritto l’ iscritto può designare altri soggetti che andranno indicati al Fondo tramite apposita dichiarazione (allegato D).
Si richiama l’attenzione sul fatto che in mancanza dei soggetti sopraindicati (ivi compresi quelli designati in base all’allegato D) la posizione resta acquisita al Fondo.
ANTICIPAZIONI
Si richiama in proposito quanto specificato nella comunicazione del 2 maggio u.s..
Più in particolare, si ritiene opportuno precisare che l’art. 51 del nuovo Statuto, nel prevedere la possibilità per gli iscritti di richiedere anticipazioni della posizione individuale ne subordina l’ operatività all’emanazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo, previa approvazione delle Fonti Istitutive (Azienda e Organizzazioni Sindacali) di apposite norme regolamentari volte a disciplinare le modalità ed i limiti di attribuzione.
Da ciò consegue che, prima della data di entrata in vigore di detta regolamentazione, nessun valido impegno può ritenersi in proposito sorto in capo al Fondo Pensioni. Pertanto alle domande di anticipazione inoltrate dagli iscritti si potrà dar corso solo successivamente a tale data, secondo le modalità e nei limiti che il Consiglio di Amministrazione del Fondo medesimo, congiuntamente alle Fonti Istitutive riterrà di fissare.
IL SEGRETARIO
Luciano Apostolo
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