Gennaio 2020
Il presente Regolamento reca le norme di attuazione dello Statuto del “Fondo Pensioni per il Personale Cariplo” ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso in applicazione dell’art. 12, commi I, n. 4, e IV, dello Statuto medesimo.
Per ragioni di sintesi, nel corpo dell’articolato trovano applicazione le abbreviazioni di cui all’art. 2 dello Statuto.
Il Fondo, valendosi della propria struttura interna e, ove opportuno, dell’opera di professionisti e/o di entità specializzate esterne, provvede a:
Ai fini delle risultanze di bilancio, della contabilità in quote e della determinazione delle posizioni individuali di cui all’art. 50 dello Statuto le valutazioni patrimoniali sono effettuate:
Avuto riguardo agli adempimenti contemplati dal comma che precede è assunta a riferimento, per quanto di utilità, la disciplina generale in tema di contabilità riguardante i fondi di previdenza complementare di cui all’art. 3 del d.lgs. 124/1993.
Le valutazioni disposte ai sensi del comma II sono effettuate da entità e/o da professionisti scelti dal Consiglio di Amministrazione.
Ai sensi del presente Regolamento, le entità e/o i professionisti incaricati debbono autocertificare l’assenza di conflitti di interessi con l’incarico ricevuto.
Gare d’appalto, piani di alienazione immobiliari e scelte di entità e/o professionisti saranno improntati a criteri di trasparenza, individuati dal Consiglio di Amministrazione.
Norma transitoria:
Dal 28 maggio 2004 fino alla data in cui entrerà in vigore la valorizzazione del patrimonio in quote, le prestazioni del Fondo saranno riconosciute incrementando l'ultima valorizzazione della posizione individuale effettuata dal Fondo degli interessi maturati dal 1° gennaio fino all'ultimo giorno del mese precedente la liquidazione, applicando il più basso fra il tasso di interesse legale ed il tasso di riferimento determinato dalla Banca d'Italia. Gli interessati potranno, in alternativa, richiedere di mantenere la propria posizione maturata nel Fondo fino alla approvazione del bilancio dell’anno in cui è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
Oltre alle funzioni statutariamente previste, il Fondo può altresì curare, se espressamente delegato da Cariplo, ogni occorrenza relativa alla determinazione ed all’erogazione del trattamento di previdenza a prestazione definita a carico di Cariplo medesima di cui all’art. 3 della l. 30 luglio 1990, n. 218 e del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357.
Le modalità di espletamento delle attività indicate dal comma precedente sono definite da apposita convenzione da stipularsi tra il Fondo e Cariplo.
Dall’espletamento dell’attività amministrativa prevista dal presente articolo non può in ogni caso derivare nocumento economico o aggravio alcuno per gli iscritti al Fondo.
Per l’espletamento dei compiti che gli pertengono il Fondo fa luogo all’assunzione del personale necessario, ivi compreso quello occorrente per le aziende agricole (sovraintendenti, agenti, fattori, impiegati, operai, ecc.) e per gli immobili urbani (custodi, incaricati della pulizia, ecc.), applicando loro la disciplina contrattuale di pertinenza.
Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, Cariplo – considerate le esigenze segnalate dal Fondo – mette a disposizione personale idoneo e sufficiente alla liquidazione dei trattamenti della Sezione I.
Al personale dipendente e distaccato presso il Fondo è preposto il Segretario a cui – oltre alla predetta qualifica – compete un grado gerarchico non inferiore a Quadro Direttivo di 4° livello.
Per l’espletamento delle attività previste dall’art. 3, il Fondo si avvale del personale di cui al comma II.
Per il proprio patrocinio legale, nelle sedi giurisdizionale e amministrativa, il Fondo si avvale di professionisti esterni, secondo le direttive stabilite al riguardo dal Consiglio di Amministrazione.
Parimenti si avvale di professionisti e/o di società di consulenza per ogni occorrenza di supporto o assistenza legale stragiudiziale.
Per le incombenze previste dall’art. 12, comma I, n. 6, dello Statuto è costituita la Commissione per le alienazioni immobiliari.
La Commissione è composta da quattro Consiglieri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, due scelti fra i rappresentanti Cariplo e due scelti fra i membri elettivi. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente. In caso di assenza o impedimento di prevedibile lunga durata di componenti della Commissione, il Consiglio di Amministrazione li sostituisce in via interinale, in base ai criteri di scelta dianzi indicati.
Ai lavori della Commissione possono assistere i componenti del Collegio Sindacale a cui è data preventiva comunicazione dell’indizione di riunioni. Il Segretario del Fondo assolve alle funzioni di Segretario della Commissione.
Alla Commissione è demandato l’incarico di esaminare, sulla scorta dei criteri, delle indicazioni e delle procedure deliberati dal Consiglio di Amministrazione, le proposte di alienazione dei cespiti immobiliari detenuti dal Fondo in proprietà diretta o tramite società immobiliari. La Commissione cura l’istruttoria delle pratiche di dismissione sia sotto il profilo della conformità delle proposte ai requisiti richiesti sia per quanto concerne l’acquisizione di ogni informazione ed elemento di valutazione richiesti dal Consiglio di Amministrazione o comunque ritenuti utili. Le risultanze dell’istruttoria compiuta dalla Commissione sono comunicate per iscritto ai componenti del Consiglio di Amministrazione a cura del Segretario, sette giorni prima della relativa adunanza consiliare.
Per l’esame e la valutazione delle proposte di alienazione di cui al comma che precede, la Commissione si avvale del parere tecnico-estimativo di entità e/o professionisti (ingegneri, architetti, agronomi, geometri, ecc.).
Alla Commissione possono altresì essere demandati, in via transitoria, l’esame e la valutazione degli investimenti previsti dall’art. 22, commi I, lett. h), e II dello Statuto.
Per le incombenze contemplate dall’art. 22 dello Statuto, è costituita la Commissione per gli investimenti mobiliari.
La Commissione è composta da quattro Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione, due scelti fra i rappresentanti Cariplo e due scelti fra i membri elettivi. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente. In caso di assenza o impedimento di prevedibile lunga durata di componenti della Commissione, il Consiglio di Amministrazione li sostituisce in via interinale, in base ai criteri di scelta dianzi indicati.
Ai lavori della Commissione possono assistere i componenti del Collegio Sindacale a cui è data preventiva comunicazione dell’indizione di riunioni. Il Segretario del Fondo assolve alle funzioni di Segretario della Commissione.
Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:
Alla Commissione sono altresì attribuiti poteri di iniziativa autonoma entro i limiti e nel rispetto dei criteri di ordine generale disposti dal Consiglio di Amministrazione, fermo comunque restando l’obbligo di comunicazione alla prima adunanza consiliare utile.
E’ altresì compito della Commissione valutare l’utilità di compiere tutta o parte della gestione mobiliare del patrimonio tramite convenzioni con operatori specializzati, formulando al riguardo specifiche proposte al Consiglio di Amministrazione.
Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della consulenza esterna di primari operatori del settore e/o di entità specializzate.
Per la scelta delle imprese cui affidare la gestione di impianti, le trasformazioni di natura fondiaria, l’esecuzione di opere relative a lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili di proprietà diretta o indiretta, la fornitura di combustibili, nonché per la concessione delle affittanze di cui al successivo comma II, lett. f), è costituita una specifica Commissione composta da quattro Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione, due scelti fra i rappresentanti Cariplo e due scelti fra i membri elettivi. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente. In caso di assenza o impedimento di prevedibile lunga durata di componenti della Commissione, il Consiglio di Amministrazione li sostituisce in via interinale, in base ai criteri di scelta dianzi indicati.
Ai lavori della Commissione possono assistere i Sindaci a cui è data preventiva comunicazione dell’indizione di riunioni. Il Segretario del Fondo assolve alle funzioni di Segretario della Commissione.
Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:
Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione si avvale del parere tecnico-estimativo di entità e/o di professionisti (società di consulenza, ingegneri, architetti, agronomi, geometri, ecc.).
Nella nomina dei componenti delle Commissioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 il Consiglio di Amministrazione opera affinché sia assicurata, salvo indisponibilità individuale o impedimenti oggettivi, la presenza di ciascun Consigliere in almeno una Commissione, garantendo in almeno due Commissioni la presenza dei rappresentanti della Sezione I.
Il Consiglio di Amministrazione designa di volta in volta i professionisti e/o le entità specializzate cui affidare il collaudo di impianti e opere, relativi al patrimonio immobiliare di proprietà del Fondo e/o di società immobiliari da esso controllate.
L’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in rappresentanza degli iscritti si svolge con l’osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dagli artt. 11, 14, e 17 dello Statuto.
In relazione alla previsione dell’art. 11, commi I, lett. b) e II dello Statuto, al fine di far eventualmente luogo alla parificazione del numero dei rappresentanti delle due categorie di iscritti in ambito consiliare, il Fondo, novanta giorni prima della scadenza del triennio di durata degli Organi Collegiali da rinnovare, verificato il numero dei dipendenti e il numero dei pensionati diretti, comunica lo stato della situazione a tutte le fonti istitutive, all’Associazione fra i Pensionati della Cariplo (di seguito, per brevità, Associazione Pensionati) e all’Ufficio Elettorale di cui al comma successivo.
Alle operazioni di voto presiede un Ufficio Elettorale Centrale (di seguito, per brevità, Ufficio Elettorale), istituito centoventi giorni prima della scadenza del triennio di durata degli Organi collegiali da rinnovare presso idonei locali messi a disposizione da Cariplo e formato da ventuno componenti, così designati:
L’Ufficio Elettorale è validamente costituito quando siano stati designati almeno undici componenti ed assume le proprie decisioni a maggioranza.
L’Ufficio Elettorale elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, scegliendoli fra i suoi componenti.
Compete all’Ufficio Elettorale provvedere in particolare a:
Di ogni riunione e di ciascuna decisione dell’Ufficio Elettorale è compilato, a cura del Segretario, apposito verbale, sottoscritto dal Presidente.
Delle operazioni di voto è redatto presso ciascun seggio specifico verbale, da consegnare, unitamente alle schede, all’Ufficio Elettorale al termine dell’attività del seggio. I seggi debbono provvedere a tale consegna senza indugio e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura del seggio. Dell’avvenuta consegna è dato atto a verbale da parte dell’Ufficio Elettorale.
I pensionati esprimono il voto presso il seggio o i seggi elettorali stabiliti dall’Ufficio Elettorale, ovvero, a loro scelta, a mezzo posta, con lettera raccomandata. In entrambi i casi l’espressione di voto ha luogo mediante apposita scheda che l’Ufficio Elettorale deve far recapitare alla residenza di ciascun pensionato in tempo utile per la votazione.
Le schede contenenti i voti dei pensionati, inviate a mezzo posta, devono pervenire all’Ufficio Elettorale entro il ventesimo giorno dall’inizio delle operazioni di voto, a prescindere, ai fini della determinazione di tale termine, dalla data del timbro postale di spedizione. Per le finalità di cui al presente comma l’Ufficio Elettorale cura l’istituzione di un protocollo della corrispondenza in arrivo, munito di bollatrice.
Lo spoglio delle schede e lo scrutinio dei voti hanno luogo presso l’Ufficio Elettorale, che è competente a pronunciarsi su qualunque questione relativa alle operazioni ad esso affidate, ad esclusione dei ricorsi di cui al successivo comma XV.
L’Ufficio Elettorale, al termine dello scrutinio, proclama gli eletti, comunicandone i nominativi al Fondo, alle fonti istitutive e all’Associazione Pensionati.
Tutti i documenti e gli atti concernenti le elezioni sono depositati con ogni sollecitudine presso la Segreteria del Fondo, che ne cura la conservazione e la custodia per cinque anni.
Il deposito dei documenti di cui al comma che precede esaurisce l’attività dell’Ufficio Elettorale, che cessa quindi di operare ed è sciolto.
Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni devono essere proposti al Fondo entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati medesimi.
Ai sensi dell’art. 17, comma IV dello Statuto l’esame dei ricorsi di cui al comma che precede è deferito alla decisione inappellabile di un collegio arbitrale, composto di tre membri, uno designato dal Fondo, uno dal ricorrente e il terzo di comune accordo dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Il Collegio deve rilasciare le proprie determinazioni per iscritto, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, comunicandole al Fondo che ne cura la tempestiva trasmissione al ricorrente, alle fonti istitutive e all’Associazione Pensionati.
Le spese inerenti il collegio di cui al precedente comma sono a carico della parte soccombente.
Ai fini previsti dall’art. 11, comma III:
In relazione alla previsione dell’art. 11, comma IV, si stabilisce che in ogni caso non si costituiscano seggi presso unità produttive con un numero di addetti aventi diritto al voto inferiori a cento, situate al di fuori della Regione Lombardia e delle Province di Novara e di Alessandria.
Hanno titolo per essere candidati nell’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione gli iscritti, in possesso dei requisiti contemplati dallo Statuto, i cui nominativi siano indicati in liste formate rispettivamente da dipendenti e da pensionati diretti, iscritti al Fondo. Quest’ultimo fornisce gli elenchi nominativi degli iscritti, dipendenti e pensionati diretti, aggiornati a non più di trenta giorni prima della data in cui sono indette le elezioni.
Per la votazione relativa al Consiglio di Amministrazione le liste dei candidati in attività di servizio possono essere presentate da almeno cento dipendenti e quelle dei pensionati da almeno cinquanta pensionati diretti. Da quando ricorra la fattispecie di cui all’art. 11, comma II, il numero dei proponenti è parificato in cinquanta, per entrambe le categorie di iscritti.
Ciascuna lista deve indicare chiaramente il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita dei candidati e deve essere sottoscritta dai proponenti che, accanto alla firma, debbono indicare in maniera leggibile il proprio cognome, nome e numero di matricola.
La/e lista/e dei dipendenti candidati per il Consiglio di Amministrazione potranno indicare, per ciascun candidato, il nominativo di un correlato supplente.
Hanno titolo per essere candidati nell’elezione dei membri del Collegio dei Sindaci gli iscritti, in possesso dei requisiti contemplati dallo Statuto i cui nominativi siano indicati in liste presentate da almeno cento iscritti.
Sia nella votazione relativa al Consiglio di Amministrazione che in quella relativa al Collegio dei Sindaci ciascuna lista non può recare candidati in numero superiore a quelli da eleggere, eccezion fatta per le liste dei pensionati che potranno recare un candidato in più rispetto a quelli da eleggere.
Le liste dei candidati – unitamente alla formale dichiarazione di ciascun interessato di accettazione della candidatura, di possesso dei requisiti contemplati dallo Statuto e di accettazione del deferimento al collegio arbitrale di cui all’art. 11, comma XVI, di ogni eventuale controversia relativa alla votazione – vanno consegnate manualmente all’Ufficio Elettorale, entro le ore 17 del ventesimo giorno lavorativo in ambito Cariplo antecedente all’inizio delle operazioni di voto. Dell’intervenuta consegna delle liste l’Ufficio Elettorale redige apposito verbale.
I dipendenti e i pensionati diretti possono esprimere una sola preferenza nell’ambito della lista prescelta. L’indicazione di preferenze tra appartenenti a liste diverse, senza indicazione di lista, rende nullo il voto; l’indicazione di più preferenze tra appartenenti alla medesima lista rende nulli i voti di preferenza; l’indicazione di preferenze non presenti in alcuna lista non rende nullo il voto di lista, se espresso.
La preferenza si esprime mediante apposizione di una croce a fianco del prestampato nominativo del candidato. L’indicazione della preferenza vale anche come voto di lista.
L’attribuzione dei posti tra le diverse liste avviene mediante adozione del metodo proporzionale e, a tal fine, il numero dei voti di lista validamente espressi è diviso per il numero dei posti da ricoprire.
A ciascuna lista è attribuito un numero di posti pari al “quorum” indicato al comma precedente. I posti non attribuiti sono assegnati alle liste con il resto più elevato.
Nell’ambito di ciascuna lista sono eletti i candidati con il numero di preferenze più elevato. Avuto riguardo all’elezione nel Collegio dei Sindaci, nell’ambito della lista che ottiene più voti, diviene Sindaco effettivo il candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze e Sindaco supplente chi lo segue nella graduatoria delle preferenze.
In caso di cessazione dalla carica, il posto vacante è ricoperto dal primo dei candidati non eletti nella lista del cessato, ovvero laddove indicato, dal correlato supplente.
In applicazione del disposto dell’art. 12, comma III, dello Statuto, i referendum relativi a modificazioni dello Statuto hanno luogo mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli iscritti.
Il voto si esprime contrassegnando la casella posta sulla scheda predisposta dal Fondo in corrispondenza all’ipotesi prescelta fra le varie prospettate. I voti contenenti indicazioni difformi dalle ipotesi indicate rendono la scheda nulla.
Alle operazioni di voto presiede un Ufficio Centrale per il Referendum (di seguito, per brevità, Ufficio Centrale), istituito sessanta giorni prima della consultazione presso la Sede Cariplo e formato da ventuno componenti così designati:
L’Ufficio Centrale è validamente costituito quando siano stati designati almeno undici componenti ed assume le proprie decisioni a maggioranza.
L’Ufficio Centrale elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, scegliendoli fra i suoi componenti.
Compete all’Ufficio Centrale provvedere in particolare a:
Di ogni riunione e di ciascuna decisione dell’Ufficio Centrale è redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, sottoscritto dal Presidente.
Delle operazioni di voto è compilato presso ciascun seggio specifico verbale, da consegnare, unitamente alle schede, all’Ufficio Centrale al termine dell’attività del seggio. I seggi debbono provvedere a tale consegna senza indugio e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura del seggio. Dall’avvenuta consegna è dato atto a verbale da parte dell’Ufficio Centrale.
I pensionati esprimono il voto presso il seggio o i seggi elettorali stabiliti dall’Ufficio Centrale, ovvero, a loro scelta, a mezzo posta, con lettera raccomandata. In entrambi i casi l’espressione di voto ha luogo mediante apposita scheda che l’Ufficio Centrale deve far recapitare alla residenza di ciascun pensionato in tempo utile per la votazione.
Le schede contenenti i voti dei pensionati, inviate a mezzo posta, devono pervenire all’Ufficio Centrale entro il ventesimo giorno dall’inizio delle operazioni di voto, a prescindere, ai fini della determinazione di tale termine, dalla data del timbro postale di spedizione.
Lo spoglio delle schede e il loro scrutinio hanno luogo presso l’Ufficio Centrale, che è competente a pronunciarsi su qualunque questione attinente alle operazioni ad esso affidate.
L’esito del referendum è fatto constatare da apposito verbale notarile, copia del quale è trasmessa dall’Ufficio Centrale al Fondo, alle fonti istitutive e all’Associazione Pensionati.
Tutti i documenti e gli atti concernenti le elezioni sono depositati con ogni sollecitudine presso la Segreteria del Fondo, che ne cura la conservazione e la custodia per cinque anni.
Il deposito dei documenti di cui al comma che precede esaurisce l’attività dell’Ufficio Centrale, che cessa quindi di operare ed è sciolto.
Ai fini di cui all’art. 16, comma III:
In relazione alla previsione dell’art. 16, comma IV, si stabilisce che in ogni caso non si costituiscano seggi presso unità produttive con un numero di addetti aventi diritto al voto inferiori a cento, situate al di fuori della Regione Lombardia e delle Province di Novara e di Alessandria.
Gli oneri derivanti dall’espletamento delle operazioni di cui agli artt. 11 e 16 sono a carico del Fondo e sono ripartiti tra le due Sezioni, in proporzione all’ammontare dei rispettivi patrimoni.
In applicazione dell’art. 16 dello Statuto, ai componenti del Collegio dei Sindaci è attribuito un compenso e un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni fissati dal Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza di ciascun anno.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci compete il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella deliberazione di cui al comma che precede.
I titolari di pensione diretta, indiretta e di riversibilità percepiscono la pensione mediante accreditamento in conto corrente.
Per i titolari di pensione del Fondo, gli Uffici del Fondo verificano l’esistenza in vita mediante l’utlizzo dei dati contenuti negli archivi del Casellario dei Pensionati.
Analoga verifica viene effettuata nei confronti di vedovi/e ed i figli fruenti di pensione indiretta o di riversibilità.
Ferma restando la verifica con i dati contenuti nel Casellario dei Pensionati, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto in caso di morte di pensionato i superstiti che abbiano eventualmente diritto alla pensione di reversibilità sono tenuti a consegnare al Fondo la medesima documentazione necessaria per l’ottenimento della pensione dall’Assicurazione Generale Obbligatoria.
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Regolamento Esecutivo modificato gennaio 2020.pdf | 376.67 KB |