Si ricorda che la normativa fiscale in vigore prevede che: - gli iscritti a forme pensionistiche complementari godano della deducibilità dei contributi alle relative forme di previdenza fino ad un massimo del 12% del reddito complessivo e comunque di € 5.164,57 annui (ovvero per i “vecchi iscritti”, se superiore a tale importo, all’ammontare complessivo dei contributi versati al Fondo nel 1999); - per i “nuovi iscritti” la deduzione compete per un importo in ogni caso complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo e comunque nei limiti di cui all’alinea precedente; - la deducibilità dei contributi viene riconosciuta dal datore di lavoro nei limiti sopra previsti; - le prestazioni previdenziali riferibili a contributi non dedotti non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica e l’importo delle somme eventualmente non dedotte deve essere a tale scopo comunicato dall’iscritto al Fondo di appartenenza; - la comunicazione deve avvenire entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento. Tuttavia, se prima del 30 settembre l’iscritto matura il diritto ad accedere alla prestazione (vale a dire prestazioni pensionistiche in forma di capitale o di rendite e riscatti), la comunicazione deve essere resa in detta circostanza; in tal caso, la stessa deve avere ad oggetto i contributi che non sono stati dedotti e quelli che non verranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi se il termine per tale adempimento non è ancora scaduto.
Pertanto i soli iscritti che abbiano verificato dalla propria dichiarazione fiscale (ad esempio modello CUD punto 25 per chi non abbia effettuato ulteriori deduzioni in sede di dichiarazione dei redditi) la sussistenza per l’anno 2001 di contribuzioni non dedotte al Fondo di appartenenza compileranno l’allegato modulo, oltre che nella parte generale, nel riquadro A) cancellando il riquadro B), e provvederanno a trasmetterlo al Fondo entro il 30 settembre 2002.
Gli iscritti che cesseranno dal servizio in corso d’anno, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, potranno utilizzare il citato modulo, compilando, oltre che la parte generale:
- il riquadro A) relativamente alla contribuzione non dedotta dell’anno 2001; e/o - il riquadro B), relativamente alla contribuzione non dedotta dell’anno 2002.
N.B.: Agli iscritti al Fondo Pensioni Cariplo è stato inviato in allegato all’informativa sulla posizione individuale un apposito modulo da utilizzare in luogo di quello accluso alla presente comunicazione.
Per quanto concerne i destinatari delle comunicazioni si riportano gli indirizzi dei diversi fondi aziendali:
- Fondo pensioni per il personale della Banca Commerciale Italiana: Via dell’Unione, 1 – 20122 Milano
- Fondo aggiuntivo di previdenza aziendale a capitalizzazione, per il personale dipendente del Banco Ambrosiano Veneto: Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano
- FAPA di Gruppo: c/o Segreteria Via Col Moschin, 16 – 20136 Milano
- Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale dell’Istituto Bancario Italiano: c/o Segreteria – Via Col Moschin 16 – 20136 Milano