LE NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Rendita a Durata Definita · Prelievi Liberamente Determinabili · Erogazione Frazionata
La previdenza complementare cambia passo e introduce strumenti più flessibili, pensati per adattarsi alle diverse esigenze degli aderenti. Con la Legge di Bilancio 2026 (poi aggiornata dal cosiddetto DL Lavoro n. 62/2026, convertito nella Legge 112/2026) e le recenti istruzioni della COVIP, infatti, entrano in scena nuove modalità di accesso alle prestazioni pensionistiche alternative alla tradizionale rendita vitalizia.
Dal 1° luglio 2026, gli iscritti che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e il periodo minimo di permanenza nel Fondo, oltre alla tradizionale rendita vitalizia corrisposta dalla Compagnia di Assicurazione possono optare per soluzioni alternative:
• La Rendita a durata definita (RDD): Il capitale destinato a questa prestazione viene suddiviso ed erogato per un periodo pari alla speranza di vita residua dell’iscritto. Tassazione del 15%-9% sul montante post 2007
• La Rendita a Prelievi liberamente determinabili (RP): nell’ambito della rendita a durata definita, è possibile effettuare prelievi flessibili, nei limiti delle rate già maturate ma non ancora percepite. Tassazione del 15%-9% sul montante post 2007
Dal 31 ottobre 2026, salvo ulteriori aggiornamenti, si aggiungerà
• La Rendita frazionata (RF): il capitale viene ripartito ed erogato in un arco temporale scelto dall’iscritto, purché non inferiore a 5 anni. Tassazione del 20%-15% sul montante post 2007
IMPORTANTE: Il tetto massimo della prestazione erogabile immediatamente sotto forma di capitale continua ad essere fissato al 50% del terzo montante accumulato, al netto delle anticipazioni percepite e non reintegrato. Resta fermo che nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale, la prestazione può essere interamente erogata in capitale.
Le novità non riguardano la Rendita Integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.), che non viene modificata e continua a essere disciplinata dalle regole già vigenti e la possibilità per i “Vecchi Iscritti” (iscritti al Fondo ante 29 aprile 1993) di percepire la prestazione al 100% in forma capitale, con l’applicazione del vecchio regime fiscale.
Le tre nuove tipologie di rendita saranno gestite direttamente dal Fondo Pensione e le somme non ancora erogate resteranno investite nei comparti scelti dall’aderente, continueranno a produrre i relativi rendimenti.
In caso di decesso dell’aderente durante la fase di erogazione di una delle nuove tipologie di rendita, il capitale residuo non ancora percepito sarà liquidato in un’unica soluzione ai soggetti designati dall’aderente al momento della richiesta della prestazione. Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 continuerà ad applicarsi il regime fiscale agevolato previsto dalla normativa vigente.
Più libertà significa anche consapevolezza dei rischi, come:
• durata della vita effettiva superiore alla speranza di vita (rischio di longevità)
• la variabilità dell’importo delle prestazioni (rischio di investimento),
• la possibilità di concentrare troppo capitale nei primi anni e avere una minor copertura nel restante periodo (in particolare nel caso della rendita frazionata di breve durata).
Un aspetto da non sottovalutare riguarda la definitività delle decisioni: una volta avviata la prestazione non è possibile tornare indietro, salvo la possibilità di convertire il residuo in rendita vitalizia.
Inoltre, con l’avvio della fase di erogazione:
• non si può più versare contribuzione (salvo nuovi rapporti di lavoro),
• non si possono chiedere trasferimenti, anticipazioni, riscatti
• non è cumulabile con la R.I.T.A.
• si possono effettuare switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo dei 12 mesi.
Questo rende fondamentale una scelta iniziale ben ponderata.
Dato che si tratta di innovazioni recenti e ancora in fase di completamento operativo (alcuni aspetti sono tuttora in definizione), potrebbero verificarsi tempi di liquidazione più lunghi.
A tal proposito la COVIP ha previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 per consentire l’allineamento dei sistemi, fermo restando che le richieste degli aderenti possono già essere raccolte.
NOTA BENE: I documenti ufficiali del Fondo saranno adeguati nei termini previsti dalla Deliberazione COVIP del 25 giugno 2026